Com’è strutturato il Codice di Crisi d’impresa? (seconda parte)
Dopo una prima parte dedicata tra le altre cose alla presentazione del concetto di Crisi di impresa e dei parametri per poterla valutare, riprendiamo in questo articolo il filo del discorso partendo dal concetto di obbligo di segnalazione, sia che essa sia interna, sia che essa sia esterna.
Con il concetto di obblighi di segnalazione non si intendono altro che tutti quei comportamenti da mettersi in atto se si hanno indizi ben fondati su quella che è la crisi. L’imprenditore, facendo leva anche sulle eventuali indicazioni del commercialista, può attivarsi e accedere direttamente al procedimento di Composizione Assistita della Crisi, il quale viene attivato rivolgendosi in maniera riservata presso l’Organismo di Composizione della Crisi.
L’altra via che si può perseguire è quella per cui sia la segnalazione interna all’imprenditore che quella all’OCRI viene presa in carica ed effettuata dai sindaci/revisori, a loro volta nominati internamente all’impresa.
I sindaci o i revisori, dovranno calcolare gli indici elaborati dal CNDCEC raffrontandoli i valori ottenuti con le soglie, per avere una visione completa e unitaria della situazione. Nel caso in cui viene ravvisata crisi, saranno obbligati ad effettuare segnalazione, in caso contrario ovviamente, non dovranno comunicare nulla.
La comunicazione della crisi di impresa, come segnalazione all’organo amministrativo, costituisce causa di esonero da responsabilità solidale (intesa come la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati ad una medesima prestazione)
La segnalazione interna all’imprenditore (PEC) e poi esterna all’OCRI può essere fatta pure dai creditori pubblici qualificati, esterni all’impresa. Secondo l’art.15 del Codice di Crisi d’Impresa, l’Agenzia, l’INPS, e gli agenti di riscossione devono avvisare il debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante come definito dal CCI.
Nel caso in cui nei 90 giorni successivi la situazione il debitore non ha estinto la sua situazione debitoria secondo i modi previsti dalla legge; oppure non ha presentato istanza per la composizione assistita di crisi o la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi (o insolvenza), vi è l’obbligo di segnalazione esterna all’OCRI per la segnalazione agli organi di controllo della società.
Obbligo di segnalazione per i creditori pubblici
I creditori pubblici effettuano la segnalazione all’OCRI nel caso in cui è scaduto il termine di 90 giorni senza aver ricevuto alcuna risposta da parte del debitore oppure nel caso in cui il debitore decade da rateazione e sono superate le soglie di rilevanza.
La segnalazione non diventa più necessaria dal momento in cui il debitore prova tramite apposita documentazione, di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubblica amministrazione, crediti risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.
Qualora la segnalazione vada fatta (ricordiamo che per effettuarla si utilizzano le modalità telematiche definite con Unioncamere e Infocamere) e viene invece omessa, i creditori pubblici rischiano da AdE e INPS l’inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti di propria titolarità, da AdE Riscossione l’inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.
Cosa avviene dopo la segnalazione?
La composizione assistita della crisi, che possiamo riassumere nell’acronimo (CAC) determina una trattativa con i creditori che dura al massimo 3 mesi, salvo una proroga di altri tre mesi che deve però essere concessa e non è mai scontata.
In questo periodo l’OCRI fa da mediatore per predisporre la risoluzione concordataria stragiudiziale con i creditori, allo scopo di una ristrutturazione del debito. Nel caso in cui non si risolvesse, si da il via alle procedure concorsuali come il concordato, la liquidazione giudiziale o altre.
L’OCRI è composto da ciascuna camera di commercio (compresi anche gli associati), dal segretario della camera di commercio nonché referente dell’OCRI e un collegio di tre esperti:
- Il primo, designato dal presidente della sezione specializzata in materie di impresa del tribunale competente territorialmente
- Uno è designato dal presidente della camera di commercio
- Il terzo è individuato dal referente sentito il debitore
L’eventuale accordo trovato con la mediazione dell’OCRI viene depositato presso di esso oppure registrato.
Qualora nell’arco di tre mesi non sia stato convenuto un accordo, l’OCRI invita il debitore a presentare nel termine di 30 giorni:
- La domanda di omologazione di un accordo tra ristrutturazione del debito,
- La domanda di apertura di un CP liquidatorio o in continuità,
- La domanda di apertura della LG.
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