Approvazione dei bilanci e assemblee: cosa cambia?
Sono molte le ripercussioni che l’impatto del Covid-19 provoca e provocherà sul sistema economico del nostro paese. L’emergenza tocca infatti direttamente le imprese e di rimbalzo anche il lavoro di controllo esercitato da chi deve vigilare sui bilanci d’esercizio, con impatti notevoli sia sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 che sul bilancio relativo all’anno 2020.
Per quanto riguarda i bilanci sui quali molti professionisti avevano focalizzato la loro attenzione, il Decreto Legge 18/2020 dello scorso 17 marzo è intervenuto in maniera diretta, andando a ritoccare i termini per l’approvazione e andando a dare indicazioni precise per lo svolgimento delle assemblee.
Andiamo quindi a vedere nello specifico cosa cambia per quanto riguarda approvazione del bilancio 2019 e come le assemblee sono costrette a cambiare il loro iter a causa della pandemia.
Approvazione del bilancio 2019
Il legislatore ha disciplinato che l’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; ciò significa che non sarà necessario convocare il Consiglio di Amministrazione entro il 30 marzo per discutere il progetto di bilancio e che tutte le scadenze che segnano l’iter di approvazione sono state automaticamente differite di 60 giorni. Il bilancio 2019 potrà quindi essere approvato entro il 29 giugno 2020 visto che il 28 giungo è domenica.
Il progetto di bilancio dovrà essere quindi consegnato entro la data del 29 maggio per la visione e la relazione all’organo di controllo, sia esso Collegio Sindacale con facoltà di controllo contabile, sia che esso sia Revisore Unico o Società di Revisione.
Gli effetti evidenti dell’emergenza sanitaria dovranno essere menzionati nel bilancio 2019, in conformità di quanto previsto anche dall’OIC 29, il quale stabilisce tre tipologie di fatti dopo la chiusura del bilancio:
- Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
- Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
- Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Una menzione allo stato di emergenza viene ritenuta opportuna, perché se è vero che l’allarme sanitario non è motivo di incidenza sui risultati del bilancio dello scorso anno, la stessa cosa non può dirsi però per l’anno corrente
Gli effetti infatti potrebbero incidere e non poco sulla stessa continuità aziendale nonostante gli interventi messi in atto sin dalla scorsa settimana dal Governo per fronteggiare questa situazione e aiutare per quanto possibile le imprese.
Il redattore del bilancio necessariamente dovrà porre attenzione alla corretta applicazione del combinato disposto dell’art. 2427 comma 1 n. 22-quater) e dell’art. 2428 c. 2 del Codice Civile, nonché dell’OIC 29 nella sezione “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio per la maggior parte delle società.
L’Organo di controllo, dovrà a sua volta vigilare sulla corretta espressione di tale annotazione in Relazione sulla gestione e/o nota integrativa e conseguentemente in bilancio, in base alla corretta applicazione del Principio di Revisione n. 560.
Tutto questo vale sia per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, sia per quelle che lo redigono in forma abbreviata (art. 2435-bis). Potrebbe capitare anche di avere società che redigono il bilancio in forma micro che hanno organo di controllo: in questo caso è consigliabile inserire questo tipo di informazione, dal momento che non è prevista la redazione della nota integrativa, in calce allo Stato Patrimoniale.
Il Collegio Sindacale inoltre, dovrà vigilare sull’osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, ecco perché soprattutto in questa prima fase è possibile che lo stesso Collegio chieda di essere informato sull’approccio adottato dalla società, sugli esiti delle eventuali consultazioni con il medico competente e con RSPP, sulle comunicazioni ed istruzioni ai dipendenti, sugli eventuali regolamenti adottati, sull’eventuale aggiornamento del DVR e/o DUVRI.
Svolgimento delle assemblee
Il teso del Decreto Cura Italia prevede tra le altre, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza nonché l’intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione per le società di capitali che avranno necessità di convocare assemblee ordinarie o straordinarie.
I mezzi di comunicazione con le quali si potrà partecipare in assemblea dovranno assicurare l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio al diritto di voto, senza che sia necessaria la presenza del presidente, il segretario o di qualsiasi altra figura richiesta.
Per le S.r.l. viene deliberato che, esse potranno consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tali disposizioni, viene specificato nel testo, sono valide e applicabili per tutte le assemblee che si svolgono entro la data del 31 luglio 2020 o qualora lo stato di emergenza sul territorio nazionale si dovesse protrarre, l’applicazione sarà consentita inevitabilmente anche entro date successive a quella indicata.
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