Bilancio Europeo 2018: approvazione con proroga a 180 giorni
Se ricorrono le “particolari esigenze“ per la proroga dell’assemblea di bilancio, è possibile approvarlo a giugno e posticiparne il deposito in CCIAA a luglio, ma occorre fare attenzione alle precise condizioni previste dalla normativa, per beneficiare del maggior termine.
L’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 139/2015, che ha dato attuazione alla direttiva 34/2013/UE, non può più rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 da parte dell’assemblea dei soci, pertanto riepiloghiamo quelle previste in generale dal Codice Civile.
La normativa
Ai sensi dell’art. 2364 C.c., l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dall’organo amministrativo obbligatoriamente almeno una volta all’anno entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma:
“[…] Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del Bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione.”
Tali particolari esigenze devono sussistere in concreto e gli amministratori sono tenuti a darne segnalazione nella Relazione sulla Gestione oppure in caso di Bilancio redatto in forma Abbreviata nella Nota Integrativa (o nelle Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale, secondo una interpretazione logico-sistematica, per il Micro-imprese,).
Le tradizionali particolari esigenze:
L’assenza di una previsione statutaria non permette la dilazione, pur in presenza delle condizioni normative.
Esempi:
Complessità della struttura amministrativa
Molteplicità di sedi operative distaccate (in Italia o all’estero) e contabilità separate, presenza di partecipazioni di complessa valutazione o partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto, redazione da parte della capogruppo del bilancio consolidato civilistico, l’appartenenza a certi consorzi o cooperative (ad esempio una società agricola che conferisce la propria produzione ad una cooperativa/consorzio che si occupa della trasformazione e/o distribuzione, può trovarsi a dover attendere la quantificazione dei contributi associativi o dei ristorni che avviene solo dopo che la cooperativa/consorzio abbia approvato il bilancio).
La particolare esigenza non è invocabile dalle controllate, che non redigono il bilancio consolidato (a meno che a loro volta non siano controllanti di altre società, per cui devono valutare la partecipazione in queste).
Esigenze di carattere amministrativo
Ristrutturazione del reparto amministrativo, prima adozione degli IAS (solo per l’esercizio 2016 valeva l’applicazione del D.Lgs.139/2015 di riforma del bilancio come da indicazione del CNDCEC del 16/01/2017).
Esistenza di patrimoni destinati a specifici affari
Creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis e 2447-septies del C.c.
Sostituzione/Ammodernamento del Sistema Informatico
Nuove procedure nel sistema informativo aziendale, cambiamento di sistemi e programmi per la rilevazione delle operazioni di gestione.
Ristrutturazioni Aziendali
Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, ma anche ristrutturazioni del debito o concordati ecc.
Cause di forza maggiore
Furti, incendi, calamità naturali, nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico, le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea, o comunque assenza di amministratori, direttori generali, responsabili amministrativi o altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio di esercizio.
Adempimenti contrattuali di rilievo
(Per le imprese edili) necessità di disporre dell’approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) da parte del committente. In caso rivalutazione dei beni d’impresa ex lege, da effettuare per i beni risultanti dal bilancio al 31/12, Assonime (circolare 30/2009) ha ritenuto sussistenti le particolari ragioni, limitatamente a quelle imprese in cui tale adempimento fosse risultato particolarmente complesso e gravoso (numerose perizie di stima dei valori dei beni, più elaborazione di dati contabili, tempi di esecuzione non compatibili con l’ordinario termine di approvazione del bilancio).
Pertanto gli amministratori devono verificare:
- la previsione statutaria,
- Le particolari esigenze, riconoscendole con una delibera da adottarsi prima del termine di 120 giorni (vedi la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 13.03.1976, n. 10/503 che esplica valore anche ai fini fiscali), quindi delibera del consiglio di amministrazione.
- La sussistenza in concreto, dandone segnalazione nella Relazione sulla Gestione oppure nella Nota Integrativa (o Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale) se il bilancio essendo redatto in forma Abbreviata/Micro-imprese non riporta la Relazione sulla Gestione.
Delibera
Per predisporre la delibera del CdA, con il software GB, eseguire Bil_Europeo>Bilancio Europeo e cliccare sul pulsante quindi sul pulsante
Una volta salvato, il documento può essere stampato in .doc, .pdf o .pdf/a per qualsiasi uso richiesto.
Segnalazione nella Relazione sulla gestione
Per predisporre la segnalazione nella Relazione sulla Gestione, eseguire Bil_Europeo>Bilancio Europeo> e cliccare sul pulsante quindi sul pulsante . Spostarsi sulla parte finale della relazione:
Segnalazione in Nota Integrativa
Nel caso di mancanza di Relazione sulla Gestione, per predisporre la segnalazione in Nota Integrativa, eseguire Bil_Europeo>Bilancio Europeo> e cliccare sul pulsante quindi sul pulsante . Posizionarsi ora sul prospetto “Introduzione , Nota Integrativa” e raggiungere la fine del testo base proposto dal GB, qui si trova la segnalazione richiesta dalla normativa:
Assemblea e deposito alla CCIAA
Si segnala che stante il calendario di quest’anno, l’ultima data utile per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio prorogato, è venerdì 29.06.2018 di conseguenza la data per il deposito del bilancio alla CCIAA, scade lunedì 30 luglio (infatti il 29/07 è domenica e l’art. 3 co. 2 del DPR 558/99 stabilisce che la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo – data confermata anche dalle CCIAA).
BB101- MM/11